In caso di richiesta di accesso civico semplice, l'istanza va presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Negli altri casi, l'istanza va indirizzata direttamente alla Provincia di Ferrara, C.so Isonzo, 26 - 44121 Ferrara, l'Ufficio Protocollo provvederà a smistare l'istanza agli Uffici che detengono il dato, documento o informazione richiesti.
E' possibile inoltrare la richiesta:
- tramite il canale digitale presente presente nella pagina ed accedendo con credenziali SPID,
- consegnando personalmente il modulo di domanda,
- inviandolo tramite servizio postale, oppure con posta elettronica ordinaria o con PEC (Posta elettronica certificata) a provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it
Laddove la richiesta non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
L'istanza di accesso civico deve identificare i dati, documenti e informazioni richieste, non richiede alcuna motivazione.
Termini di conclusione del procedimento
Il procedimento si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, se ritenuta accoglibile, con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Accesso civico semplice: l'Amministrazione provvede alla pubblicazione del contenuto richiesto sul sito, se non pubblicato e trasmette al richiedente il collegamento ipertestuale dello stesso, ovvero se il documento, l'informazione o il dato richiesto risulta già pubblicato nel rispetto della normativa vigente, al richiedente viene segnalato, sempre entro il predetto termine, il relativo collegamento ipertestuale.
Accesso civico generalizzato: l'Amministrazione provvede a comunicare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, fatta eccezione nel caso in cui vi siano controinteressati, ai quali è concesso un termine di 10 giorni per proporre opposizione. In tale arco temporale i termini sono sospesi ai sensi dell’art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 33/2013 .
In caso di accoglimento dell'istanza nonostante l'opposizione del controinteressato, l'Amministrazione, salvi i casi di comprovata indifferibilità, ne da' comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere i dati, documenti o informazioni al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della medesima comunicazione da parte del controinteressato.
Qualora l'Amministrazione non intendesse accogliere la richiesta, provvederà nei medesimi termini di legge di 30 giorni a fornire adeguata motivazione.