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La legge regionale del 2 ottobre 1998 n° 30 , e s.m.i. emanata in attuazione del D.Lgs. n. 422/97 , ha introdotto una nuova disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale.
La programmazione della mobilità delle persone e delle merci si articola per bacini provinciali e per ambiti di mobilità di area vasta, intesi come unità territoriali entro le quali possa essere programmato un sistema di trasporto pubblico integrato, fortemente orientato all'organizzazione intermodale dei servizi e coordinato in rapporto ai modi e ai fabbisogni di mobilità.
Su tali ambiti agiscono gli strumenti delle programmazioni provinciali, sia generali sia settoriali che riguardino i trasporti, i Piani del traffico della viabilità extraurbana e i piani urbani della mobilità di area vasta. Le Province esercitano le funzioni previste dalla L.R. n. 30 del 2/10/1998 in materia di trasporto pubblico locale.
In particolare spettano alle Province le funzioni relative alla programmazione di bacino e tutte le funzioni relative ai trasporti (Trasporto autofilotranviario, mobilità urbana e intermobilità) classificati di bacino, interbacino, urbani intercomunali e transfrontalieri, ivi comprese:
- l'istituzione e l'affidamento della gestione dei servizi e della costruzione delle opere pubbliche necessarie;
- la verifica e il controllo qualitativo e quantitativo sullo svolgimento dei servizi (funzione affidata all'Agenzia Mobilità e Impianti di Ferrara dal 01/01/2004);
- il coordinamento dei servizi operanti sul territorio;
- la zonizzazione del territorio ai fini tariffari;
- le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 85 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , riguardanti l'approvazione dei regolamenti relativi ai servizi di noleggio con conducente, con qualsiasi mezzo esercitati, e di taxi.