Cos'è
E' l'atto con cui il destinatario di una sanzione amministrativa per la violazione al Codice della strada può opporvisi portando le proprie motivazioni al Giudice di Pace secondo le regole contenute nell'art. 204-bis del Codice della strada.
E' l'atto con cui il destinatario di una sanzione amministrativa per la violazione al Codice della strada può opporvisi portando le proprie motivazioni al Giudice di Pace secondo le regole contenute nell'art. 204-bis del Codice della strada.
Il ricorso al Giudice di Pace può essere presentato dal proprietario o dal conducente di un veicolo, destinatario della notifica del verbale, con il quale gli è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada.
Il ricorso al Giudice di Pace deve essere presentato dall'interessato presso la cancelleria del Giudice di pace di Ferrara in via Borgo dei Leoni 60, entro 30 giorni dalla notifica del verbale che si intende impugnare.
E' possibile le la pre-iscrizione web del ricorso dal sito del Ministro della Giustizia - Servizi On-line Giudice di Pace accessibile dal link sottostante.
La normativa riguardante il ricorso al Giudice di Pace è contenuta nell’articolo 204-bis del Codice della Strada.
Il ricorso consiste in uno scritto, secondo un modello predisposto dagli uffici del Giudice di Pace, che va spedito o consegnato esclusivamente alla cancelleria del Giudice di Pace, con allegato copia del verbale o copia dell’ordinanza ingiunzione che si contesta e la ricevuta del pagamento del “contributo unificato”.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla cancelleria del Giudice di pace al numero 0532 232270
Il ricorso non è ammissibile nel caso in cui il verbale sia stato pagato in misura ridotta.
Ultimo aggiornamento:Sabato, 15 Ottobre 2022