Cos'è
La Provincia nomina le Guardie giurate volontarie per le materie di propria competenza (caccia e pesca nelle acque interne).
Insieme al decreto di nomina a Guardia giurata volontaria che vale due anni, e sul quale verranno annotati anche i successivi rinnovi, viene rilasciato un tesserino identificativo.
Normativa di riferimento:
- R.D. 18-06-1931 n.773 art.138
- R.D. 06-05-1940 n.635
- D.Lgs. 31-03-1998 n.112
- Delib. C.P. 11-07-2001 n. 77/47088
- L.R. E.-R. n. 8/94
- L. n. 157/92
- R.D. 08-10-1931 n. 1604
- L.R. n. 11/2012; L. n. 56/2014
- REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE GUARDIE VOLONTARIE (Delibera C.P.nn.30/12561 del 24/3/2010)
Sotto sono presenti i link al portale Normattiva per accedere alla visualizzazione della legislazione nazionale, al portale Demetra per accedere alla legislazione regionale ed il collegamento al Regolamento provinciale.
A chi si rivolge
Chi può fare domanda
Possono fare domanda le Associazioni Venatorie, di Pesca Sportiva e protezionistiche nazionali riconosciute, che intendano avvalersi di Guardie giurate volontarie per esercitare la vigilanza sull'osservanza delle leggi in materia di caccia e/o pesca nelle acque interne.
Accedere al servizio
Attraverso la presentazione della seguente documentazione:
- modulo di richiesta di rilascio/rinnovo del decreto di approvazione della nomina a Guardia giurata volontaria;
- modulo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con il quale l'interessato autocertifica il possesso dei requisiti richiesti;
- modulo di delega (nel caso di consegna e ritiro della documentazione da parte di soggetto diverso dal Presidente/Rappresentante legale dell'Associazione).
Costi e vincoli
- 2 marche da bollo (esenzioni ex Dlgs. 117/2017)
- 32,00 Euro
Sono richieste 2 marche da bollo da 16,00 euro, da apporre una sulla domanda e una sul decreto.
Sono esenti dall'imposta di bollo, ai sensi del D. Lgs. n. 117/17, art. 82 co. 5, le organizzazioni di volontariato e, ai sensi del DPR 642/72, all. B, art. 27bis, le ONLUS, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI.
Ulteriori informazioni
Procedure collegate all'esito
Avverso il provvedimento finale può essere presentato ricorso al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza ovvero dall'avvenuta pubblicazione dell'atto impugnato oppure può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo.
Contro il silenzio di questo Ente può essere proposto ricorso al TAR ,anche senza necessità di diffida, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
Ultimo aggiornamento:Giovedì, 01 Febbraio 2024