Cos'è
Il sevizio di informazioni sulla comunicazione dei dati del conducente, ai sensi dell'art. 126 bis comma 2 del Codice della strada.
Il proprietario o il rappresentante legale, qualora si tratti di persona giuridica (impresa o ente), intestatari del veicolo con il quale è stata commessa un'infrazione al codice della strada, per la quale è prevista la decurtazione di punti dalla patente del conducente e non è stata eseguita la contestazione immediata, sono tenuti entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del verbale, a fornire le generalità e i dati della patente di guida dell'effettivo conducente al momento dell'accertamento, con l'avvertenza che ove non fornisse tali dati o li fornisse incompleti o li fornisse oltre il termine suindicato, saranno applicate a suo carico le sanzioni previste dall'art. 126 bis comma 2 del CdS, attraverso la notifica di un ulteriore verbale di contestazione.
La dichiarazione è da effettuare anche se il conducente del veicolo è il proprietario dello stesso.
Le dichiarazioni errate o incomplete sono considerate come omessa comunicazione.
Modalità dichiarazione del conducente
La dichiarazione di regola viene compilata dal proprietario del veicolo e dal conducente al momento della violazione e sottoscritta da entrambi.
E' ammessa la compilazione contenete sia i dati del proprietario si quelli del conducente con la sola sottoscrizione del proprietario del veicolo, in questo caso copia del verbale verrà notificata anche alla persona indicata come conducente con l'informazione della dichiarazione effettuata a suo carico dal proprietario del veicolo.
E' ammessa la compilazione e la sottoscrizione da parte del solo conducente.
Trattandosi di un'autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, per l'autenticazione delle sottoscrizioni, si deve allegare la copia di un documento d'identità di ogni sottoscrittore.
Al fine della migliore identificazione del documento di guida si chiede di allegare alla dichiarazione copia della patente di guida del conducente, che funge anche da documento di convalida della firma.
IMPORTANTE: La proposizione di ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace (art. 203 o art. 204-bis CdS) avverso il presente verbale non sarà considerata quale giustificato e documentato motivo di omissione della comunicazione di cui all’art. 126-bis.
In caso di proposizione di ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace l’organo accertatore trasferisce all'anagrafe degli abilitati alla guida i dati comunicati ai sensi dell'art. 126 bis, solo alla conclusione del ricorso stesso qualora l'autorità giudicante si pronunci con esito sfavorevole per il ricorrente.