Pagine dedicate alla normativa e alla modulistica per l'iscrizione nel Registro delle associazioni di Volontariato.
IL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE IN PROVINCIA DI FERRARA E' CONSULTABILE IN FILE TRA GLI ALLEGATI SOTTO.
SOLIDARIETA'
In Emilia Romagna la Legge Regionale di riferimento in materia di volontariato è la L.R. 21.02.-2005 N. 12 "Legge quadro sul volontariato abrogazione della L.R. 26 del 31/5/1993 " attuativa della Legge n. 266/91 " NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)" .
E' definito "associazione di volontariato" ogni organismo liberamente costituito che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati e che operi per fini di solidarietà, partecipazione e pluralismo.
Con la Legge regionale n. 12/05 restano in gran parte invariate le modalità per l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dei Registri provinciali delle associazioni di Volontariato già previste dalla Legge Regionale n.37/96 e succ. modifiche .
L'Ufficio Volontariato Associazionismo - Politiche Abitative della Provincia si occupa della tenuta e aggiornamento del Registro provinciale di Ferrara.
Le associazioni che possiedono i requisiti e operano nei settori indicati dalla L.R. n. 12/05 possono inoltrare domanda di iscrizione nel suddetto Registro.
MODALITA' PER L' ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEL VOLONTARIATO
Per iscrivere un'associazione bisogna inoltrare domanda all'Ufficio Volontariato Associazionismo - Politiche Abitative della Provincia che istruisce la pratica, acquisisce il parere del Comune di residenza dell'associazione e, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, conclude l'istruttoria con l'iscrizione o il rigetto dell'istanza dandone contestuale comunicazione alla associazione.
Tali termini vengono sospesi nel caso in cui si renda necessario, per l'Ufficio, acquisire ultreriore documentazione rispetto a quella già presentata ovvero acquisire chiarimenti ovvero si rendano necessarie modifiche allo statuto.
Il procedimento si conclude con una determinazione del Dirigente del Settore Servizi alle persone.
L'avvenuta iscrizione di una associazione nel Registro viene comunicata anche al Comune di riferimento e alla Regione Emilia Romagna per la pubblicazione sul BUR.
In caso di rigetto dell'istanza, contro il provvedimento è possibile esperire ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto (Legge 266/91).
Le domande di iscrizione devono essere redatte in carta libera ai sensi dell'art. 8 comma I della L. 266/91 e devono essere formulate secondo il modello fornito (allegato A) ed inviate a: Ufficio Politiche Sociali della Provincia di Ferrara, Viale Cavour 143, 44100 Ferrara.
In caso di invio per posta è necessario allegare la copia di un documento di identità personale in corso di validità del Presidente o Legale rappresentante che firma l'istanza.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE:
1. Copia della normativa interna dell'associazione (atto costitutivo e statuto in vigore, redatto da notaio o come scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate)
2. Le sezioni locali di associazioni nazionali o regionali, dovranno allegare anche la dichiarazione dell'organo centrale competente, che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione nazionale o regionale.
3. Elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative, sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione;
4. Relazione dettagliata dell'attività svolta dall'associazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione.
La relazione dovrà evidenziare l'ambito di attività e l'assenza di fini di lucro.
CANCELLAZIONE DAL REGISTRO E MODIFICHE
Analogo a quello dell'iscrizione è il procedimento di cancellazione di un'associazione dal Registro: è necessario inviare comunicazione di scioglimento anticipato, alla quale deve essere allegato il verbale dell'assemblea che ha deliberato lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione di volontariato operante in identico o analogo settore, se c'è patrimonio resudio.
La comunicazione-istanza di cancellazione deve essere firmata dal legale rappresentante e alla stessa deve essere allegata la copia di un documento di identità.
La Provincia provvede alla cancellazione con atto del Dirigente del Settore Servizi alla persona.
MODIFICHE ALL'ANAGRAFICA DEL REGISTRO DEL VOLONTARIATO
Le modifiche relative alla denominazione/sede legale dell'Associazione devono essere deliberate dall'assemblea dei soci
e comunicate entro 45 giorni alla Provincia per le modifiche da apportare al Registro.
Tra gli allegati è reperibile il modello di comunicazione da compilare e inviare alla Provincia.
Tutte le comunicazioni devono essere sottoscritte dal Presidente o legale rappresentante dell'Associazione e deve essere allegata copia del documento di identità.
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Al termine dei procedimenti ad istanza di parte, insieme al provvedimento finale di iscrizione, modifica o cancellazione dal registro l'Ufficio invierà, in allegato anche un questionario per la valutazione del servizio erogato. La Provincia di Ferrara ritiene molto importante migliorare i propri servizi rispettando i requisiti e le aspettative dei clienti e chiede cortesemente di compilarlo e di restituirlo utilizzando l'apposita busta senza affrancatura o passando, in qualsiasi occasione, presso un nostro ufficio. In questo modo la Provincia avrà la possibilità di valutare l'opinione di chi fruisce dei servizi erogati dai suoi Uffici.
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REVISIONE DEL REGISTRO DEL VOLONTARIATO
Con le modalità previste dalla L.R.n.12/05 la Provincia provvede, altresì, alla revisione del Registro, di norma ogni due anni, in accordo con la Regione.
Dette procedure sono ulteriormente regolamentate dal Regolamento provinciale approvate dal Consiglio provinciale con deliberazione allegata sotto.
COMITATO PERITETICO DEL VOLONTARIATO
La L.R. 12/05 prevede inoltre che le Province costituiscano i Comitati paritetici provinciali: organismi preposti al costante raccordo e confronto tra il volontariato e gli Enti locali con funzioni di proposta, di impulso, di sensibilizzazione, di verifica e di valutazione.
Il Comitato paritetico della Provincia di Ferrara è stato istituito con deliberazione di giunta ed è composto da rappresentanti degli Enti locali e delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali.
E' previsto che alle riunioni partecipino i rappresentanti dei soggetti che contribuiscono alla costituzione del fondo speciale per il volontariato in relazione alle diverse appartenenze territoriali. Compito principale del Comitati paritetico provinciale è di fissare le priorità per l'azione del Centro di servizio istituito sul territorio provinciale e contribuire all'individuazione delle priorità di intervento territoriali per la programmazione dei progetti promossi ed attuati dalle organizzazioni di volontariato, in forma singola, o in rete tra loro, o con altri soggetti istituzionali per dare risposte puntuali ed efficaci ai bisogni del territorio e del volontariato.
Per informazioni: Monica Franceschi - Ufficio Politiche Sociali Provincia di Ferrara Viale Cavour 143- 44100 Ferrara 0532/299669- 0532/299680 monica.franceschi@provincia.fe.it
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IDENTIFICATIVI E DEI DATI SENSIBILI
Art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in relazione ai dati personali e ad alcuni dati sensibili acquisiti dalla Provincia nell'ambito dei procedimenti ad istanza esterna per la gestione degli albi-registri si informa che:
1. Fonti e Finalità
Il trattamento cui saranno soggetti i dati personali richiesti o forniti alla Provincia di Ferrara –Settore Servizi alle persone – Ufficio Volontariato Associazionismo Politiche Abitative - per l’esercizio delle funzioni attribuite all’Ente dalle Leggi vigenti in materia di volontariato, associazioni di promozione sociale e cooperative sociali è preordinato alla prestazione dei servizi richiesti alla predetta struttura ed in particolare finalizzato all’istruttoria delle domande di iscrizione delle organizzazioni nei registri/albi gestiti dalla Provincia ai sensi delle leggi vigenti in materia, nonché alle richieste di variazione, di cancellazione o ai procedimenti di verifica del permanere dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione già acquisita dalle organizzazioni.
Tutti i dati forniti saranno raccolti all’interno dei fascicoli delle associazioni o cooperative sociali di riferimento per l'espletamento di adempimenti connessi o derivanti dalle disposizioni normative in vigore.
2. Tipi di dati
Dati identificativi e personali:
- anagrafici;
- qualifiche professionali;
- istruzione, formazione e competenze
relativi alle persone che fanno parte delle associazioni di volontariato, di promozione sociale e delle cooperative sociali.
Dati sensibili:
- dati personali contenuti in documentazione e/o certificazioni riguardanti i lavoratori della cooperativa sociale, necessari ad accertare il diritto all’iscrizione della cooperative sociale nella sezione B dell’Albo, riservata alle cooperative che hanno tra le proprie finalità l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (art. 4 – commi 1 e 2 - Legge n. 381/91);
- dati personali contenuti nella documentazione presentata e idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, nonché lo stato di salute e la vita sessuale delle persone aderenti alle associazioni o alle cooperative sociali oggetto delle istanze.
3. Trattamento e modalità relative
Per "trattamento di dati personali" si intende qualsiasi operazione eseguita sui dati dal momento della loro raccolta fino alla relativa distruzione. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'art.11 del D.Lgs.196/2003, anche la comunicazione e la diffusione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 5, sempre comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al capo II del D.Lgs.196/2003 (regole ulteriori e principi sul trattamento dei dati per i soggetti pubblici).
4. Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere.
Il conferimento dei dati personali relativi ai trattamenti in parola, di per sé facoltativo, ha natura obbligatoria per la prestazione dei servizi richiesti alla Provincia di Ferrara e, nell'ambito degli stessi, per il rispetto degli adempimenti previsti dalla legge. L'eventuale, parziale o totale rifiuto a rispondere o a permettere il trattamento dei dati comporterà l'impossibilità, da parte della Provincia di Ferrara, di perseguire le sopraccitate finalità.
5. Comunicazione e diffusione
I dati personali relativi ai trattamenti potranno essere comunicati e/o diffusi nel rispetto delle finalità specificate al precedente punto 1, nonché in adempimento di finalità di legge o di regolamento previsti dalla normativa ai seguenti soggetti terzi:
- alle altre Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
- ai soggetti che in convenzione o in appalto effettuano lo svolgimento di servizi o attività per conto della Provincia di Ferrara;
- agli enti e associazioni che utilizzano i servizi offerti dalla Provincia di Ferrara.
I dati personali, inoltre, potranno essere assemblati in banche dati ed eventualmente comunicati e/o diffusi, in forma anonima e aggregata come dati numerici, ad uso statistico e per finalità previste per legge o regolamento.
E’ esclusa ogni forma di comunicazione o diffusione dei dati sensibili indicati al precedente punto 2 relativi ai singoli interessati. Il presidente o il legale rappresentante dell’Associazione o della Cooperativa sociale ha la responsabilità di acquisire il consenso, rilasciato nelle forme di legge dal titolare, al trattamento dei dati personali e/o sensibili che presenta a corredo delle istanze.
I dati sensibili potranno essere esclusivamente assemblati in banche dati ed eventualmente comunicati e/o diffusi, in forma assolutamente anonima e aggregata come dati numerici, ad uso informatico e statistico.
6. Diritti di cui all'art. 7 D.Lgs.196/2003
Agli interessati dal trattamento in questione è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.196/2003, in particolare, il diritto di richiedere la fonte dei dati ovvero domandarne l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione.
7. Titolare e responsabile
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Ferrara, nella persona del Presidente della Provincia o suo delegato.
E' inoltre designato il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.7 D.Lgs.196/2003 nella persona del Dirigente del Settore Servizi alle persone, dott.ssa Nadia Benasciutti.
f.to la Dirigente dott.ssa Nadia Benasciutti